In ottemperanza agli obblighi normativi derivanti dal D. Lgs. 24/2023 (c.d. “Decreto Whistleblowing”), MUSA S.c.ar.l. (la “Società”) ha istituito appositi canali interni di segnalazione whistleblowing al fine di garantire la trasparenza, l’integrità e l’etica nei rapporti aziendali.
Il whistleblowing rappresenta un importante strumento per individuare e prevenire comportamenti illeciti di cui si è venuti a conoscenza nell’ambito della propria attività lavorativa e costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (“Modello 231”).
Possono presentare una segnalazione i dipendenti, gli ex dipendenti, le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Società, i soggetti esterni che svolgono attività presso e/o per le Società (collaboratori, spoke e affiliati, tirocinanti, volontari), i candidati a una posizione nella Società. Possono altresì presentare segnalazioni i soggetti esterni a MUSA che prestino la propria attività lavorativa o professionale in favore della Società, quali fornitori, consulenti, appaltatori o subappaltatori ed il loro personale.
Possono essere segnalati una serie di comportamenti dei quali si è venuti a conoscenza in ambito lavorativo e che attengono a violazioni del Modello 231 di MUSA o integrano uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, quali, a mero titolo esemplificativo:
Non costituiscono invece segnalazioni whistleblowing – e non possono quindi essere trasmesse tramite i canali a ciò dedicati – contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro o al rapporto con le figure gerarchicamente sovraordinate, così come le comunicazioni o i reclami di natura contrattuale (es. solleciti per mancato pagamento, ecc.).
MUSA mette a disposizione di tutti i soggetti legittimati un canale interno per effettuare la segnalazione, gestito dall’Organismo di Vigilanza. In particolare, la segnalazione può essere effettuata in forma scritta o verbale, confidenziale o anonima, mediante:
Entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione verrà rilasciato al segnalante un avviso di ricevimento.
Entro 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento verrà riscontrata la segnalazione.
Sono ammesse anche le segnalazioni in forma anonima. Tuttavia, è auspicabile che il segnalante dichiari la propria identità, in modo da rendere più agevole la verifica dei fatti segnalati e consentire al segnalante stesso di essere informato dell’esito della segnalazione.
Come richiesto dal D. Lgs. 24/2023, MUSA adotta tutte le misure necessarie per assicurare la tutela del segnalante, del segnalato e dei soggetti coinvolti nella segnalazione, al fine di salvaguardare gli stessi da eventuali danni alla loro reputazione o altre conseguenze negative ancor prima che venga accertato il contenuto della segnalazione.
A tal fine, MUSA assicura il massimo grado di confidenzialità e riservatezza nella gestione delle segnalazioni ricevute. L’identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, verranno mantenute strettamente riservate. La medesima garanzia di riservatezza viene riconosciuta in favore degli eventuali soggetti coinvolti o menzionati nella segnalazione e a coloro che supportano il segnalante nel processo di segnalazione (c.d. facilitatori).
Inoltre, è vietata qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione nei confronti del segnalante e degli altri soggetti sopra citati. La violazione di tale divieto comporterà l’applicazione di sanzioni disciplinari adeguate alla gravità della violazione.
MUSA potrà inoltre adottare provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che dovessero ostacolare, in qualunque modo, l’esercizio del diritto di segnalazione.
Le predette tutele si applicano alle segnalazioni whistleblowing effettuate in buona fede, anche qualora le stesse dovessero successivamente rivelarsi infondate, mentre non sono garantite in caso di segnalazione ordinaria presso un referente o un superiore che non rientri nell’ambito delle segnalazioni whistleblowing.
Inoltre, chiunque presenti consapevolmente e deliberatamente una falsa segnalazione o agisca in malafede (per esempio, presentando segnalazioni diffamatorie o calunniose), oltre a perdere il diritto a tutte le tutele previste per il segnalante ai sensi del D. Lgs. 24/2023, sarà soggetto all’applicazione delle sanzioni disciplinari previste e, sussistendone i presupposti, alle sanzioni penali previste dalle norme vigenti.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di invio e di gestione delle segnalazioni, si prega di consultare la procedura whistleblowing disponibile al seguente link Procedura Whistleblowing
Il trattamento dei dati personali di ciascun soggetto coinvolto nel processo di raccolta e gestione di una segnalazione avviene nel pieno rispetto delle previsioni della normativa in materia di protezione dei dati personali, nei modi e con i limiti illustrati nell’informativa privacy consultabile al seguente link Privacy Policy