Trasferimento tecnologico e valorizzazione delle invenzioni, il nuovo Codice sulla proprietà industriale
Il Ddl modifica in diversi punti il vecchio testo del 2005
Anche in Italia, come negli altri Paesi occidentali, il brevetto derivato dalla ricerca svolta da ricercatori universitari, enti pubblici di ricerca e istituti scientifici sarà di proprietà della struttura. Ciò faciliterà il trasferimento tecnologico e la valorizzazione delle invenzioni. È uno dei punti cruciali contenuti nel nuovo Codice sulla proprietà industriale, una delle riforme previste dal Pnrr, che ha avuto il via libera del Parlamento.
Il Ddl che modifica il vecchio Codice del 2005 in diversi punti, vede tra i punti chiave il ribaltamento del cosiddetto ‘professor’s privilege’, cioè il passaggio dei diritti legati all’invenzione dai ricercatori alle strutture di appartenenza, quindi Università, enti e centri pubblici di ricerca, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs).
L’articolo 3 del Ddl ribalta tutto prevedendo che i diritti nascenti dall’invenzione spettino alla struttura di appartenenza dell’inventore, a meno che la stessa struttura non depositi la domanda o rinunci entro un tempo massimo di 9 mesi.
In ogni caso, l’inventore ha diritto a una remunerazione non inferiore al 50% degli introiti derivanti dallo sfruttamento economico, dedotti i costi sostenuti dall’Università, centro pubblico o Irccs in relazione al deposito della domanda di brevetto, di registrazione e di rinnovo.
Misure concrete anche per il trasferimento tecnologico
L’articolo 4 consente agli Atenei e alle strutture pubbliche di ricerca di dotarsi di un Ufficio di trasferimento tecnologico per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese.
Giro di vite contro falsi e procedure di registrazione: la Guardia di Finanza potrà sequestrare prodotti contraffatti anche direttamente durante un evento fieristico, mentre attualmente ‘gli oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale’, salve esigenze di giustizia penale, possono essere soltanto descritti e fotografati per costituire un elemento di prova. Scatta inoltre la protezione provvisoria di disegni e modelli esposti nelle fiere ufficiali, consentendo al richiedente di rivendicare la cosiddetta ‘priorità di esposizione’.
Rapporti più flessibili tra imprese e Università
Il nuovo articolo 65 disciplina le invenzioni generate dall’attività di ricerca finanziata dalle imprese, promuovendo la flessibilità dei rapporti tra le imprese e le Università, secondo criteri che saranno stabiliti entro 60 giorni dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca.
Si rafforza inoltre il sistema di tutela delle indicazioni geografiche, un patrimonio di fondamentale importanza per l’Italia. Aumenteranno le possibilità di attivare il procedimento di opposizione contro i marchi imitativi delle Dop, che da sempre rappresentano un vanto del Made in Italy.
Controllo preventivo sulle domande di brevetto
L’articolo 8 infine rafforza il controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato. In particolare, l’ambito di applicazione del divieto di deposito della domanda in assenza di autorizzazione ministeriale si estende a due casi: se l’inventore lavora presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo ha sede legale all’estero, oppure se ha ceduto l’invenzione oggetto del brevetto prima del deposito.